PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

TUTELA PROFESSIONALE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO, INTRATTENIMENTO E SVAGO

Art. 1.
(Tutele assicurative).

      1. Le disposizioni previste dal presente capo si applicano ai lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono raggruppati con le modalità di cui al secondo comma del medesimo articolo 3, e successive modificazioni, nelle lettere A) e B) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005. Tali lavoratori svolgono la propria attività lavorativa per la realizzazione di spettacoli e di opere dell'ingegno, in modo saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata; tali attività, rivolte alla crescita culturale delle persone, al loro tempo libero, all'intrattenimento e allo svago, possono aver luogo con o senza presenza di pubblico, ma sono comunque destinate ad un pubblico o ad un committente e sono rese disponibili con ogni forma di rappresentazione e con la fissazione su ogni supporto tecnico disponibile, al fine di consentire ai destinatari di accedervi nei modi e nei luoghi scelti individualmente.
      2. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, già prorogata ed estesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 169, è

 

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ulteriormente estesa ai lavoratori di cui all'articolo 40, numero 5o, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché ai lavoratori di cui al presente articolo.
      3. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è estesa ai lavoratori di cui al comma 1.
      4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Lo schema di regolamento è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 2.
(Foglio d'ingaggio).

      1. I rapporti di lavoro per i lavoratori di cui all'articolo 1 sono formalizzati con un contratto di scrittura privata, denominato «foglio d'ingaggio», in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

Art. 3.
(Retribuzione imponibile).

      1. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, ai contratti di cui

 

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all'articolo 2, sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono individuate le tipologie di spese per cui sono riconosciute le deduzioni di cui al comma 1.

Art. 4.
(Registro dei lavoratori dello spettacolo).

      1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro dei lavoratori dello spettacolo cui possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti.
      2. L'iscrizione al registro è libera e non rappresenta requisito vincolante per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1.
      3. L'iscrizione al registro è riconosciuta ai lavoratori in possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 1, o che possano dimostrare l'esercizio di tali attività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive relative al gruppo di appartenenza, nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda.
      4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

 

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previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono definite le modalità di raccolta e verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione del registro di cui al comma 1, o di singole parti di esso, da parte di soggetti pubblici e privati abilitati a tale funzione sulla base di apposite convenzioni.

Capo II

DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE
DI AGENTE DI SPETTACOLO

Art. 5.
(Agente di spettacolo).

      1. È agente di spettacolo il soggetto che, in forza di un contratto di mandato scritto, rappresenta attori, musicisti, artisti, esecutori e interpreti, singolarmente o in gruppi costituiti per la realizzazione di specifici spettacoli nei confronti di privati, società ed enti lirici, concertistici, discografici, radiofonici, televisivi, cinematografici, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, allo scopo di:

          a) promuovere, negoziare e definire, in nome del rappresentato, la prestazione, i luoghi d'esecuzione, il periodo di scrittura, le modalità pratico-organizzative dell'esecuzione e le relative condizioni economiche;

          b) predisporre la stesura del foglio d'ingaggio ed eventualmente sottoscriverlo in nome e per conto del rappresentato, previo specifico mandato;

          c) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale, assistenziale e assicurativa, relativi o conseguenti il contratto di prestazione artistica;

          d) ricevere comunicazioni, ivi compresa la corrispondenza previo specifico

 

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mandato, riguardanti le prestazioni oggetto del contratto di incarico;

          e) provvedere a quanto necessario per la promozione e la gestione degli affari inerenti l'attività professionale del rappresentato, sia singolo sia costituito in gruppo.

Art. 6.
(Requisiti per l'esercizio dell'attività
di agente di spettacolo).

      1. Nella terza sezione del ruolo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è istituito uno specifico ruolo degli agenti di spettacolo cui si accede sulla base dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 2 della medesima legge n. 39 del 1989, e successive modificazioni.
      2. L'esercizio della professione di agente di spettacolo è consentita previa iscrizione al ruolo di cui al comma 1.
      3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale degli agenti di spettacolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le competenze specifiche richieste per l'accesso al ruolo degli agenti di spettacolo, l'equipollenza dei titoli e le modalità di accertamento e iscrizione dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono professionalmente tale attività, nonché le eventuali cause d'incompatibilità con l'esercizio della professione di agente di spettacolo.

Art. 7.
(Associazioni professionali degli agenti
di spettacolo).

      1. Gli esercenti l'attività professionale di agente di spettacolo possono costituire

 

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libere associazioni, di natura privatistica, su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto dei princìpi della libera concorrenza, volte alla promozione di iniziative di formazione, orientamento e aggiornamento professionale degli aderenti, nonché di elaborazione di codici deontologici e di sistemi di certificazione professionale.
      2. In un apposito elenco istituito presso il Ministero delle attività produttive, sono registrate le associazioni che garantiscono, anche attraverso apposite previsioni statutarie, la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, il carattere democratico dell'organizzazione, l'esclusione delle finalità di lucro.
      3. Le associazioni registrate possono rilasciare agli associati attestati aventi ad oggetto la qualificazione professionale e deontologica, anche in funzione del conseguimento di livelli di preparazione didattica, conseguibili attraverso percorsi formativi realizzati dalle stesse associazioni, in conformità con le disposizioni regionali in materia di formazione professionale.
      4. L'attestato di cui al comma 3 non è requisito vincolante per l'esercizio dell'attività professionale di agente di spettacolo.
      5. Con regolamento, da emanare con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale degli agenti di spettacolo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2.
      6. Il Ministro delle attività produttive verifica l'operato delle associazioni professionali iscritte nell'elenco di cui al comma 2, relativamente al rispetto delle disposizioni della presente legge. Qualora il Ministro ravvisi una prolungata inattività o gravi irregolarità nell'operato dell'associazione ne dispone lo scioglimento e la
 

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contestuale cancellazione dall'elenco di cui al comma 2.

Capo III

DISPOSIZIONI FISCALI PER L'ESERCIZIO DELLA MUSICA DAL VIVO

Art. 8.
(Disposizioni fiscali).

      1. Gli abbuoni d'imposta, previsti dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e successive modificazioni, si applicano alle attività di spettacolo, intrattenimento e svago, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi nei quali l'esecuzione della musica dal vivo abbia un'opportuna rilevanza nel complesso delle esecuzioni, di durata superiore ad almeno 120 minuti giornalieri, purché organizzati nel rispetto delle seguenti condizioni:

          a) i musicisti possono essere iscritti al registro dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 4;

          b) i musicisti non devono essere organizzati in forme associative a carattere amatoriale secondo quanto previsto dal decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153;

          c) nei locali con capienza ufficiale fino a 1200 persone deve essere prevista la presenza minima, riferita alla capienza, di un musicista ogni 200 persone, salvo eccezioni legate a particolari eventi musicali;

          d) nei locali con capienza ufficiale superiore a 1200 persone deve essere prevista la presenza minima di almeno sei musicisti, salvo eccezioni legate a particolari eventi musicali.

      2. La musica può definirsi dal vivo quando l'emissione avviene attraverso l'armonizzazione di suoni polifonici realizzati attraverso l'uso diretto di più strumenti originali quali, ad esempio, il pianoforte,

 

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la fisarmonica, la chitarra, l'organo. La musica eseguita con basi musicali precostituite, qualsiasi sia il supporto, è equiparata alla musica dal vivo solo se utilizzata in modo complementare e non sostitutivo.
      3. L'aliquota IVA relativa alla musica dal vivo eseguita nei luoghi di intrattenimento e di svago, quali pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo, concertini, piano bar e assimilati, comprese le multi-sale, è equiparata a quella relativa ai concerti ed agli spettacoli teatrali e cinematografici, previsti dalla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima aliquota è applicata contestualmente nei fogli d'ingaggio degli operatori dello spettacolo allo scopo utilizzati di cui all'articolo 2.